Convenzione 129›Parte VI
Art. 26
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. L'ispettorato centrale pubblicherà un rapporto annuale sulla
attività dei servizi di ispettorato in agricoltura sia sotto forma di un rapporto a se stante, sia come parte del suo rapporto annuo generale.
2. Tali rapporti annui saranno pubblicati a debite scadenze, in
ogni caso mai superiori ai dodici mesi, a partire dalla fine dell'anno cui si riferiscono.
3. Copie dei rapporti annui saranno inoltrate al Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del Lavoro entro tre mesi dalla loro pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-26-2