Convenzione 129›Parte VI
Art. 30
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione
potrà denunziarla allo scadere di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale dlla convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, da questi registrato.
La denunzia avrà effetto solo un anno dopo essere stata
registrata.
2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e
che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni di cui al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo dovrà ritenersi vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà determinare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-30-2