Art. 26
Convenzione 129Parte VI

Art. 26

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. L'ispettorato centrale pubblicherà un rapporto annuale sulla attività dei servizi di ispettorato in agricoltura sia sotto forma di un rapporto a se stante, sia come parte del suo rapporto annuo generale. 2. Tali rapporti annui saranno pubblicati a debite scadenze, in ogni caso mai superiori ai dodici mesi, a partire dalla fine dell'anno cui si riferiscono. 3. Copie dei rapporti annui saranno inoltrate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro entro tre mesi dalla loro pubblicazione.
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