Convenzione 129›Parte VI
Art. 7
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Per quanto compatibile con la prassi amministrativa del membro,
l'ispezione del lavoro in agricoltura sarà posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un organo centrale.
2. Ove si tratti di uno Stato federativo, l'espressione "organo
centrale" può designare un organo centrale o a livello federale, o a livello di un'entità costituente federata.
3. L'ispezione del lavoro in agricoltura potrà essere ad esempio
assicurata da:
a) un unico organo di ispezione del lavoro, competente per tutti
i rami dell'attività economica;
b) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una
specializzazione funzionale mediante un'adeguata formazione degli ispettori destinati ad esercitare le loro funzioni in agricoltura;
c) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una
specializzazione istituzionale mediante la creazione di un servizio tecnicamente qualificato i cui agenti eserciterebbero le loro funzioni in agricoltura;
d) un ispettorato specializzato, incaricato di svolgere le
proprie funzioni in agricoltura, la cui attività sarebbe tuttavia posta sotto il controllo di un organo centrale avente le medesime prerogative, in materia di ispezione del lavoro, in altri settori dell'attività economica quali l'industria, i trasporti ed il commercio.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-7-3