Convenzione 129›Parte VI
Art. 6
In vigore dal 14 mag 1981
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1. II sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà tenuto a:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori nello esercizio della loro professione, quali le disposizioni concernenti la durata del lavoro, i salari, il riposo settimanale e le ferie, la sicurezza, l'igiene ed il benessere, l'impiego delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonché altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono chiamati a garantire l'applicazione di dette disposizioni;
b) fornire informazioni e consigli tecnici a imprenditori e lavoratori circa i mezzi più validi per osservare le disposizioni di legge;
c) attirare l'attenzione della competente autorità sulle anomalie o abusi non specificatamente sanati dalle disposizioni di legge esistenti e sottoporre le proposte per un miglioramento della legislazione vigente.
2. La legislazione nazionale può affidare agli ispettori del lavoro in agricoltura funzioni di assistenza o controllo riguardanti l'applicazione di disposizioni di legge relative alle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie.
3. Qualora altre funzioni siano affidate agli ispettori del lavoro in agricoltura, queste non debbono ostacolare l'esercizio dei loro compiti principali nè pregiudicare in alcun modo l'autorità o la imparzialità loro necessarie nei confronti di imprenditori e lavoratori.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-6-3