Art. 8

LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826

In vigore dal 13 dic 1980
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque ·petti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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