Art. 6
LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826
In vigore dal 28 mar 1987
Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l' della legge 15 maggio 1954, n. 234, è sostituito dal seguente:
"Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000".
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