Art. 7

LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826

In vigore dal 13 dic 1980
All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell' della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri". Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-12-11;826#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo