Art. 5
LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826
In vigore dal 13 dic 1980
Il secondo comma dell' del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell' del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti".
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