Art. 2

LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826

In vigore dal 13 dic 1980
Le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all' della legge 8 agosto 1977, n. 639, all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e all'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per la concessione delle provvidenze previste dagli del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzabili anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale, danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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