Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 169
In vigore dal 13 gen 1981
Se necessario, il Consiglio dei Ministri può delegare una delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-169