Seconda ConvenzioneTitolo X

Art. 167

In vigore dal 13 gen 1981
1. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. 2. La Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.
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