Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 165
In vigore dal 13 gen 1981
La presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità Europee e da un membro del governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-165