Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 172
In vigore dal 13 gen 1981
1. La presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunità e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.
2. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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