Art. 169
Seconda ConvenzioneTitolo X

Art. 169

208 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Se necessario, il Consiglio dei Ministri può delegare una delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'.
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