Convenzione

Art. 25

In vigore dal 27 nov 1980
. Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati contemplati nell', nonché agli Stati che avranno aderito in conformità o le disposizioni dell': a) le notifiche di cui all', secondo capoverso; b) le firme e le ratifiche di cui all'; c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell', primo capoverso; d) le adesioni e accettazioni di cui all' e la data in cui esse avranno effetto; e) le estensioni di cui all' e la data in cui esse avranno effetto; f) le riserve e ritiri di riserve di cui all'; g) le denunce di cui all', terzo capoverso. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a L'Aja il 5 ottobre 1961, in un solo, esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato. (Seguono le firme).
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-25

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