Art. 23
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-23
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L'articolo stabilisce che uno Stato può apporre esclusivamente le specifiche riserve previste dagli articoli 13 (terzo capoverso) e 15 (primo capoverso), e deve farlo al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione. Nessun altro tipo di riserva è consentito. Le stesse riserve possono essere formulate anche in occasione dell'estensione della Convenzione ad altri territori, limitandone gli effetti a tali aree. Uno Stato contraente ha la facoltà di ritirare una riserva in qualsiasi momento mediante notifica al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, e gli effetti della riserva cesseranno sessanta giorni dopo tale notifica.
La norma disciplina e limita la facoltà degli Stati di apporre riserve alla Convenzione, stabilendo termini e modalità per la loro formulazione, estensione territoriale e successivo ritiro.
Si applica agli Stati che ratificano, aderiscono o estendono territorialmente la Convenzione, nonché agli Stati contraenti che intendono ritirare le riserve formulate.
Uno Stato contraente decide di revocare una riserva che aveva formulato all'atto della ratifica. Il governo trasmette la notifica formale di ritiro al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi; trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della notifica, la riserva cessa definitivamente di avere effetto.
Per ritirare una riserva è obbligatorio notificare l'atto al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi; l'effetto della riserva cessa il sessantesimo giorno dopo tale notifica. Non sono ammesse riserve diverse da quelle esplicitamente indicate.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.