Convenzione

Art. 23

In vigore dal 27 nov 1980
. Qualsiasi Stato potrà, al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione, fare le riserve previste negli , terzo capoverso, e 15, primo capoverso, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva sarà ammessa Ciascuno Stato contraente potrà egualmente, notificando una estensione della Convenzione in conformità con l', fare queste riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni territori contemplati dall'estensione. Ciascuno Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che ha fatto. Tale ritiro sarà notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. L'effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata nel precedente capoverso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-23

In sintesi

L'articolo stabilisce che uno Stato può apporre esclusivamente le specifiche riserve previste dagli articoli 13 (terzo capoverso) e 15 (primo capoverso), e deve farlo al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione. Nessun altro tipo di riserva è consentito. Le stesse riserve possono essere formulate anche in occasione dell'estensione della Convenzione ad altri territori, limitandone gli effetti a tali aree. Uno Stato contraente ha la facoltà di ritirare una riserva in qualsiasi momento mediante notifica al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, e gli effetti della riserva cesseranno sessanta giorni dopo tale notifica.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e limita la facoltà degli Stati di apporre riserve alla Convenzione, stabilendo termini e modalità per la loro formulazione, estensione territoriale e successivo ritiro.

A chi si applica

Si applica agli Stati che ratificano, aderiscono o estendono territorialmente la Convenzione, nonché agli Stati contraenti che intendono ritirare le riserve formulate.

Esempio pratico

Uno Stato contraente decide di revocare una riserva che aveva formulato all'atto della ratifica. Il governo trasmette la notifica formale di ritiro al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi; trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della notifica, la riserva cessa definitivamente di avere effetto.

Adempimenti e conseguenze

Per ritirare una riserva è obbligatorio notificare l'atto al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi; l'effetto della riserva cessa il sessantesimo giorno dopo tale notifica. Non sono ammesse riserve diverse da quelle esplicitamente indicate.

Domande frequenti

Quando deve essere formulata una riserva alla Convenzione?La riserva deve essere formulata al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione, oppure al momento della notifica di estensione della Convenzione ad altri territori.
È possibile apporre qualsiasi tipo di riserva?No, sono ammesse solo le riserve espressamente previste negli articoli 13, terzo capoverso, e 15, primo capoverso. Nessun'altra riserva è consentita.
Come e quando si ritira una riserva?Lo Stato può ritirare la riserva in qualsiasi momento notificando la decisione al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. L'effetto della riserva cessa il sessantesimo giorno successivo a tale notifica.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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