Convenzione

Art. 24

In vigore dal 27 nov 1980
. La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con l', primo capoverso, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della fine del termine di cinque anni. Essa potrà limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-24

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