Convenzione

Art. 22

In vigore dal 27 nov 1980
. Qualsiasi Stato, al momento della firma, della ratifica o della adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o a uno o più di detti territori. Tale dichiarazione avrà effetto per detto Stato al momento dell'entrata in vigore della Convenzione. In seguito, ogni estensione nel senso suddetto sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Allorchè la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una firma o di una ratifica, la Convenzione entrerà in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'. Allorchè la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una adesione, la Convenzione entrerà in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-22

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