Convenzione
Art. 17
In vigore dal 27 nov 1980
.
La presente Convenzione si applica soltanto alle misure adottate dopo la sua entrata in vigore.
I rapporti di autorità risultanti di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino sono riconosciuti dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-17