Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 27 nov 1980
. Qualsiasi Stato potrà, al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione, fare le riserve previste negli , terzo capoverso, e 15, primo capoverso, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva sarà ammessa Ciascuno Stato contraente potrà egualmente, notificando una estensione della Convenzione in conformità con l', fare queste riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni territori contemplati dall'estensione. Ciascuno Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che ha fatto. Tale ritiro sarà notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. L'effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata nel precedente capoverso.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-23