Protocollo II
Art. I
In vigore dal 7 nov 1980
PROTOCOLLO II.
ARBITRAGGIO
(in applicazione dell' della Convenzione)
Articolo I.
A meno che le Parti in controversia non decidano altrimenti, il procedimento arbitrale viene condotto conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-pi-i-2