Protocollo I
Art. V
Rapporto complementare.
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo V.
Rapporto complementare.
Ogni persona che si trovi obbligata ad inviare un rapporto in base alle disposizioni del presente Protocollo deve, nella misura del possibile:
a) completare il rapporto iniziale, ove occorra, con le informazioni sull'evoluzione della situazione; o
b) aderire, nella misura più ampia possibile, alle richieste di informazioni complementari provenienti dagli Stati colpiti dall'evento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-pi-v