Protocollo I
Art. IV
Natura del rapporto.
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo IV.
Natura del rapporto.
1. Ogni rapporto fornisce, come regola generale:
a) l'identificazione della nave;
b) l'ora e la data del verificarsi dell'evento;
c) la posizione geografica della nave al momento dell'evento;
d) lo stato dei venti e del mare al momento dell'evento; e
e) i pertinenti dettagli sullo stato della nave.
2. Ogni rapporto fornisce, in particolare:
a) informazioni dettagliate sulla natura delle sostanze nocive in causa, ivi compresa, se possibile, la loro esatta denominazione tecnica (la denominazione commerciale non dovrebbe essere usata al posto dell'esatta denominazione tecnica);
b) la quantità esatta od approssimativa, la concentrazione nonché il probabile stato delle sostanze nocive scaricate o suscettibili di essere scaricate in mare;
c) ove occorra, la descrizione dell'imballaggio e dei segni di identificazione; e
d) se possibile, il nome del mittente, del destinatario o del fabbricante.
3. Ogni rapporto indica chiaramente se la sostanza nociva scaricata o suscettibile di essere scaricata è un idrocarburo, una sostanza nociva allo stato liquido, una sostanza nociva allo stato solido o una sostanza nociva allo stato gassoso e se tale sostanza veniva o viene trasportata alla rinfusa o in colli (balle), in contenitori, in cisterne mobili o in vagoni-cisterna stradali o ferroviari.
4. Ogni rapporto deve essere completato, ove occorra, da ogni altra informazione pertinente che venga richiesta da una delle persone alle quali è indirizzato il rapporto o che l'autore del rapporto ritenga appropriata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-pi-iv