Convenzione
Art. 19
Deposito e Registrazione.
In vigore dal 7 nov 1980
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Deposito e Registrazione.
1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformità dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-19