Protocollo II

Art. VI

In vigore dal 7 nov 1980
Articolo VI. Ogni Parte assume a proprio carico la remunerazione del proprio arbitro e le spese connesse, nonché le spese incorse per la preparazione del proprio incartamento. Il costo della rimunerazione del presidente del tribunale nonché tutte le spese di ordine generale causate dall'arbitrato sono divise equamente fra le Parti. Il tribunale registra tutte le sue spese e ne fornisce una dimostrazione finale.
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