Protocollo II
Art. IX
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo IX.
1. Le decisioni del tribunale sia sulla propria procedura e sul luogo delle proprie riunioni sia su ogni controversia che gli venga sottoposta, vengono adottate alla maggioranza dei voti dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tale fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso di tutti i mezzi di cui dispongono, le Parti:
a) forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;
b) danno al tribunale la possibilità di entrare sul loro territorio, di ascoltare dei testimoni o degli esperti e di esaminare i luoghi.
3. L'assenza o la mancanza di una Parte non ostacola il procedimento.
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