Protocollo
Art. VIII
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo VIII.
1. L'Organizzazione può indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.
2. A richiesta di almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.
Storico versioni
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