Art. 2

In vigore dal 7 nov 1980
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione ed all'articolo VI del protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-rd-2

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