Protocollo
Art. IX
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo IX.
1. Il presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:
i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo;
ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
iii) di ogni deposito di strumento che denunci il presente Protocollo nonché della data in cui detta denuncia acquista efficacia;
iv) di ogni emendamento del presente Protocollo o del suo Allegato nonché di ogni obiezione o di ogni dichiarazione in base alle quali il detto emendamento non viene accettato;
b) trasmette delle copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-p-ix