Protocollo

Art. IX

In vigore dal 7 nov 1980
Articolo IX. 1. Il presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) di ogni deposito di strumento che denunci il presente Protocollo nonché della data in cui detta denuncia acquista efficacia; iv) di ogni emendamento del presente Protocollo o del suo Allegato nonché di ogni obiezione o di ogni dichiarazione in base alle quali il detto emendamento non viene accettato; b) trasmette delle copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a tutti gli Stati che vi aderiscono.
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-p-ix

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