Protocollo
Art. V
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo V.
1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti esistenti o dopo l'adempimento di tutte le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti delle dette Parti, è ritenuto applicabile al Protocollo modificato dall'emendamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-p-v