Art. VIII
Protocollo

Art. VIII

43 / 46
In vigore dal 7 nov 1980
Articolo VIII. 1. L'Organizzazione può indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo. 2. A richiesta di almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-p-viii