Art. 26
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed ambientali)
Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o abbia avuto, revocato dal Ministero: dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti; in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-11;312#art-26