Art. 22
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Produttività e rendimento)
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.
Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo.
Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni.
Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.
Storico versioni
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