Art. 21

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Organizzazione del lavoro) L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalità, buon andamento e imparzialità. Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità, di efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.
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