Art. 16

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 6 apr 1995
(Aspettativa sindacale) Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249, è fissato in 80 unità complessive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verrà annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio.
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