Art. 12

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Ammissione ai concorsi di personale in servizio) Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.
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