Art. 8

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Accesso alle qualifiche IV e VI) Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi .
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