Art. 13
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Titoli di studio)
Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:
1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª;
4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-11;312#art-13