Art. 23
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Conservazione delle attribuzioni)
Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.
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