Art. 28

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto) Le spese di gestione previste dall'articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto articolo 95 e successive modificazioni. Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall' della presente legge continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell' del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.
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