Art. 5
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 13
In vigore dal 21 feb 1980
Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:
"Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del........ (Gazzetta Ufficiale del............n....)". Nel caso di più decreti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo decreto.
Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è soppresso".
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