Art. 2
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 13
In vigore dal 21 feb 1980
Il terzo comma dell' della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:
"Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-01-26;13#art-2