Art. 1
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 13
In vigore dal 21 feb 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dal 1 gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è elevata al quindici per cento.
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