Art. 3

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 13

In vigore dal 21 feb 1980
Al terzo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: "se i risultati che ne derivano sono pressochè uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico".
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