Art. 10
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 13
In vigore dal 21 feb 1980
All' del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi:
"Al trasferimento del portafoglio di una società di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell' del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.
Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualità di socio della società posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della società cessionaria".
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