Art. 12

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 13

In vigore dal 21 feb 1980
Il terzo comma dell' della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è sostituito col seguente: "La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1980 PERTINI COSSIGA - BISAGLIA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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