Art. 11
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 13
In vigore dal 6 feb 1991
I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o più commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP
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