Art. 26

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Comitati ordinatori) Nelle Università degli studi di cui ai titoli I, II e III, le attribuzioni domandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore costituito secondo le modalità di cui all', dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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