Art. 22

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Riconoscimento degli studi) Gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi. Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, oli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Cassino, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle università statali o riconosciute. L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà. L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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